COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Reclamo A.S.D. Vecchio Levanto avverso le squalifiche dei calciatori Saporiti Emanuele e Romano Gianluca per tre giornate e Casella Andrea per sei giornate – Gara Vecchio Levanto-Colle di Luni dell’8.10.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 15 del 12.10.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 - Reclamo A.S.D. Vecchio Levanto avverso le squalifiche dei calciatori Saporiti Emanuele e Romano Gianluca per tre giornate e Casella Andrea per sei giornate - Gara Vecchio Levanto-Colle di Luni dell'8.10.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 15 del 12.10.2006 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ed esaminato il reclamo avverso i provvedimenti in epigrafe riportati; rilevato che nessuna motivazione è esposta in merito alle squalifiche dei calciatori Saporiti e Romano, mentre per la squalifica del calciatore Casella Andrea si lamenta l’eccessività della sanzione addossando la causa del gesto del calciatore al comportamento provocatorio ed altezzoso dell’arbitro, perciò i fatti, così motivati dal Giudice Sportivo “espulso per doppia ammonizione, si avvicinava al direttore di gara appoggiando volontariamente il piede sulla caviglia dell’arbitro senza procurare alcun danno fisico” appaiono sostanzialmente ammessi dalla reclamante e rispecchiano esattamente le risultanze ufficiali; considerato comunque che la sanzione irrogata al calciatore Casella Andrea può essere ridotta dovendosi censurare una condotta antiregolamentare di minor gravità; rilevato invece, per quanto attiene le squalifiche dei calciatori Saporiti e Romano, che il reclamo della Società deve dichiararsi inammissibile per carenza di motivazioni; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Casella Andrea da sei a cinque giornate effettive di gara. Accolto il reclamo la tassa deve essere restituita.
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