COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo Soc. CUS Genova avverso la squalifica del calciatore De Benedictis Isacco fino al 31.12.2008 ed avverso l’inibizione del dirigente De Benedictis Francesco fino al 29.11.2006. Gara Mavela Marmi – Cus Genova del 2.10.2006 – Calcio a Cinque Serie C Coppa Italia. C.U. n. 12 del 5.10.2006 Prot. n. 9 – Reclamo del calciatore De Benedictis Isacco, tesserato per la Soc. Cus Genova, avverso la squalifica fino al 31.12.2008 – Gara Mavela Marmi – Cus Genova del 2.10.2006 – Calcio a Cinque Serie C Coppa Italia C.U. n. 12 del 5.10.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 - Reclamo Soc. CUS Genova avverso la squalifica del calciatore De Benedictis Isacco fino al 31.12.2008 ed avverso l'inibizione del dirigente De Benedictis Francesco fino al 29.11.2006. Gara Mavela Marmi - Cus Genova del 2.10.2006 - Calcio a Cinque Serie C Coppa Italia. C.U. n. 12 del 5.10.2006 Prot. n. 9 - Reclamo del calciatore De Benedictis Isacco, tesserato per la Soc. Cus Genova, avverso la squalifica fino al 31.12.2008 - Gara Mavela Marmi - Cus Genova del 2.10.2006 - Calcio a Cinque Serie C Coppa Italia C.U. n. 12 del 5.10.2006 Il G.S. squalificava fino al 31.12.2008 il calciatore De Benedictis Isacco ed inibiva fino al 29.11.2006 il dirigente De Benedictis Francesco, entrambi tesserati per il CUS Genova, con la seguente motivazione: Al 30° del secondo tempo veniva espulso il calciatore De Benedictis Isacco per proteste ed insulti. Al termine della gara all'interno degli spogliatoi lo stesso si avvicinava ad un direttore di gara e sbarrandogli la strada (verso lo spogliatoio degli arbitri) e appoggiando il proprio naso a quello dell'arbitro lo insultava e minacciava in modo grave. Il direttore di gara giustificava la motivazione dell'espulsione, ma veniva ulteriormente insultato e lo stesso giocatore metteva una mano sul petto dell'arbitro e gli ostruiva il passaggio in modo provocatorio e minaccioso. Intervenivano alcuni compagni per riportarlo alla calma e in quel momento tentava di colpire il direttore di gara con una manata. Mentre veniva spinto nello spogliatoio dai suoi compagni, riusciva comunque a colpire l'arbitro al viso con una casacca che teneva in mano, provocando un leggero dolore. Dopo i fatti accaduti l'arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio a lui riservato e a chiudere la porta. Dopo poco tempo (nel tempo che gli arbitri eseguivano le docce) all'esterno della porta si udivano le grida di insulti e minacce del calciatore nei confronti di uno dei direttori di gara. Dopo una decina di minuti gli arbitri non sentendo più grida uscivano dagli spogliatoi ma uno di essi veniva aggredito dallo stesso calciatore e insultato. Raggiunto il cortile nell'impianto, mentre gli arbitri si avviavano verso i loro mezzi di trasporto, lo stesso De Benedictis Isacco cercava di colpire lo stesso arbitro alle spalle, ma veniva prontamente fermato dall'intervento del padre dell'arbitro che si interponeva. Dopo i suddetti fatti si inseriva anche l'allenatore della società sig. De Benedictis Francesco che cercava anch'egli di colpire il genitore dell'arbitro, inoltre con il giocatore De Benedictis Isacco insultava pesantemente la madre del direttore di gara. Si precisa che il sig. De Benedictis Francesco al rientro degli arbitri negli spogliatoi si era introdotto all'interno inveendo e polemizzando contro il collega del primo arbitro. Si allontanava dopo essere stato invitato più volte ad uscire dallo spogliatoio. Contro tale sentenza proponeva appello la Soc. Cus Genova e, per quanto relativo alla sua posizione, il calciatore Isacco De Benedictis. Per evidenti ragioni oggettive, i due reclami sono stati riuniti ed esaminati congiuntamente. Sostiene la Società, con reclamo lungo e circostanziato, come la sentenza del primo giudice sia: - 1) - incongruente ed illogica nelle motivazioni; 2) – Inveritiera in alcune circostanze contenute negli atti ufficiali; 3) – oltremodo punitiva essendo le sanzioni eccessive in relazione ai fatti accaduti ed ai parametri adottati per casi più gravi; 4) – da annullare per vizio di forma riguardante l’illegittimità delle sanzioni per difetto dell’ufficialità degli atti di gara. Le stesse motivazioni sono contenute nel reclamo proposto dal calciatore. Entrambi i ricorrenti sono stati ascoltati in fase istruttoria. Osserva la Commissione Disciplinare come le motivazioni ai provvedimenti sanzionatori adottati dal primo giudice, pur rispecchiando in pratica i resoconti arbitrali sulla base dei quali sono stati assunti, non pongano in evidenza la palese diversità nella descrizione del fatto disciplinarmente più rilevante, in pratica l’aver attinto l’arbitro al volto con una maglia “lanciata”, secondo il primo arbitro, o, come narrato dall’ufficiale che ebbe a subire il fatto violento, con una casacchina tenuta un mano ed usata come frusta. Invitati i due arbitri a presentarsi in giudizio per fornire i necessari chiarimenti sul punto, questi giustificavano la loro impossibilità a comparire davanti alla Commissione, talché, sulla base delle sole interrogazioni telefoniche, non è stato possibile giungere ad una ricostruzione certa della dinamica dell’episodio. Ciò premesso, respinte le proposte eccezioni dei due reclamanti di cui ai punti uno, due e quattro più sopra riportati, le istanze devono essere esaminate esclusivamente sotto il profilo della congruità delle sanzioni tenendo conto anche delle palesi distonie tra i due resoconti arbitrali. Questa Commissione ha sempre sanzionato severamente gli atti di violenza indirizzati all’arbitro valutando però i fatti in base ad alcuni parametri sui quali misurare l’atto o gli atti violenti proprio al fine di graduare le pene e rendere compatibile la gravità delle stesse: tra questi spiccano l’astratta attitudine a procurare gravi danni, il danno concreto procurato, l’impeto o la premeditazione che sostengono la condotta violenta. Orbene, nel caso del calciatore Isacco De Benedictis, la condotta posta in essere così come riferita negli atti, per quanto grave, non assume quei connotati di tale pericolosità da meritare la sanzione inflitta dal primo giudice, talché merita diversa e minore sanzione rispetto a quella applicata in prime cure, ed a tal proposito stimasi equa la squalifica fino al 5.10.2007. Quanto al dirigente Francesco De Benedictis, l’inibizione fino al 29.11.2006 appare equa e va confermata. Per questi motivi, in accoglimento dei due reclami riduce la squalifica del calciatore Isacco De Benedictis dal 31.12.2008 al 5.10.2007 e conferma l’inibizione al dirigente Francesco De Benedictis. Dispone la restituzione delle tasse versate.
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