COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo A.S.D. Real Vara B. e B. avverso la squalifica del calciatore Monsellato Riccardo per tre giornate. Gara Real Vara-Monterosso del 21.10.2006 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 14 del 26.10.2006 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 - Reclamo A.S.D. Real Vara B. e B. avverso la squalifica del calciatore Monsellato Riccardo per tre giornate. Gara Real Vara-Monterosso del 21.10.2006 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 14 del 26.10.2006 C.P. La Spezia La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva: • l’A.S.D. Real Vara B. e B. con reclamo di rito, ha impugnato la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Monsellato Riccardo così motivata dal giudice sportivo: “espulso per gioco falloso nei confronti di un avversario, mentre si allontanava dal terreno di gioco, si toglieva la maglia, la lanciava verso il direttore di gara pronunciando frasi offensive”, sostenendo che l’arbitro aveva mal interpretato il gesto del lancio della maglia, giacché è consuetudine della società che i giocatori, a fine gara, depositino tale indumento all’uscita del terreno di gioco (o, in caso di espulsione o sostituzione, nei pressi della panchina), a disposizione del magazziniere; • tale contestazione si risolve in una mera allegazione difensiva, perché il referto arbitrale è assolutamente specifico al riguardo descrivendo i fatti come perfettamente riportati dal primo giudice e dunque, a sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. deve ritenersi dotato della fede privilegiata di tutti gli atti ufficiali che non sono viziati da contraddizioni di sorta; per questi motivi ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata all’infrazione commessa, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata ed addebitata in conto.
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