COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 16/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo G.S. Nuova Ravecca avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Pro Sea Olimpia – Nuova Ravecca del 15 Ottobre 2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 16/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo G.S. Nuova Ravecca avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Pro Sea Olimpia - Nuova Ravecca del 15 Ottobre 2006 Il 15 Ottobre 2006 è stata disputata la partita Pro Sea Olimpia – Nuova Ravecca valevole per la prima giornata del Campionato di Terza Categoria e terminata col risultato di 1-0. Con rituale reclamo proposto nei termini di cui all’art. 42 comma 3 C.G.S. è insorto il G.S. Nuova Ravecca chiedendo l’applicazione della punizione sportiva di cui all’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S. a carico della Soc. Pro Sea Olimpia, eccependo l’irregolare utilizzo del calciatore Bassano Maurizio che, squalificato nell’ultima gara di play-off del campionato 2005-2006, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima giornata del Campionato 2006-2007. Il reclamo deve trovare accoglimento. Dall’esame della documentazione acquisita in istruttoria è risultato che effettivamente il Bassano Maurizio è incorso nella squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima gara di play off dello scorso campionato (C.U. n. 49 del 26 Maggio 2006 Comitato Provinciale di Genova) e tale sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale del campionato 2006-2007, vale a dire Pro Sea Olimpia – Nuova Ravecca del 15 Ottobre 2006 ove effettivamente fu schierato come calciatore di riserva subentrato. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. Nuova Ravecca, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere alla Soc. Pro Sea Olimpia la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Pro Sea Olimpia – Nuova Ravecca del 15.10.2006 col risultato di 0-3 (art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S.) Infligge al calciatore Bassano Maurizio un’ulteriore giornata di squalifica e condanna Soc. Pro Sea Olimpia al pagamento dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Nulla per la tassa reclamo non versata.
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