COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 16/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo U.S.D. Genova Amicizia Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Lavanna Luca per quattro giornate. Gara Amicizia Lagaccio – Busalla del 15.10.2006 Campionato Eccellenza. C.U. n. 17 del 19.10.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 16/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 - Reclamo U.S.D. Genova Amicizia Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Lavanna Luca per quattro giornate. Gara Amicizia Lagaccio - Busalla del 15.10.2006 Campionato Eccellenza. C.U. n. 17 del 19.10.2006 Con lettera del 20 Ottobre 2006, l’U.S.D. Genova Amicizia Lagaccio ha richiesto copia degli atti relativi alla gara del Campionato d’Eccellenza Amicizia Lagaccio - Busalla del 15.10.2006, preannunciando ricorso avverso la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Lavanna Luca. Non avendo la Società inviato, nei termini regolamentari, le motivazioni del reclamo, la Commissione Disciplinare dichiara estinta l’azione e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 punto 13 C.G.S.).
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