COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 – Reclamo ASD Monterosso 2002 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Albianese – Monterosso del 29.10.2006.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 18 - Reclamo ASD Monterosso 2002 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Albianese - Monterosso del 29.10.2006.
All’esito della gara Albianese – Monterosso, disputata ad Albiano Magra il 29 Ottobre 2006 e terminata col risultato di 2-1, si è opposta con reclamo di rito, l’ASD Monterosso chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino a’ sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S.. La reclamante eccepisce che il calciatore Claudio Tornar avrebbe partecipato alla gara tra le file della Soc. Albianese in base ad un tesseramento avvenuto mediante trasferimento dalla Soc. Pitelli (alla quale era vincolato come allenatore dimissionario e calciatore) in contrasto con la norma che pone divieto ai tecnici di tesserarsi o comunque svolgere attività nella stessa stagione sportiva per più di una società.
L’U.S.D. Albianese resisteva con proprie controdeduzioni insistendo sulla regolarità del tesseramento del calciatore, il cui trasferimento dalla Soc. Pitelli era avvenuto nei tempi e nei modi previsti dalle norme regolamentari.
Il reclamo deve trovare accoglimento.
L’art. 38 delle N.O.I.F. che regola il tesseramento dei tecnici, così testualmente recita al comma 4: “Nel corso della stessa stagione sportiva, i tecnici…non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. La stessa disposizione è poi stata recepita ed inclusa nell’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico che al comma 2 dell’art. 34 consente agli allenatori di base (qual è il caso del Tornar) di svolgere attività di allenatore e di calciatore soltanto presso la stessa società.
Ciò premesso rilevato altresì dai tabulati federali che il Tornar Claudio è stato tesserato dalla Soc. Pitelli il 18 Agosto 2006 come allenatore di base ed il 3 Agosto 2006 come calciatore appare del tutto evidente che non avrebbe potuto partecipare alla gara in epigrafe nelle file dell’U.S.D. Albianese, a prescindere dal fatto che la stessa avesse ottemperato nei modi e nei tempi previsti dalle norme agli adempimenti necessari per il deposito della lista di trasferimento del calciatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’ASD Monterosso, delibera d’infliggere alla U.S.D. Albianese la punizione sportiva di perdita della gara Albianese-Monterosso col punteggio di 0-3 (art. 12 comma 5 lett. b C.G.S.) e di condannarla al pagamento dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta);
Dispone l’invio al Settore Tecnico, a cura della segreteria del Comitato Regionale, di copia dell’intero carteggio per le decisioni di carattere disciplinare da assumersi a carico dell’allenatore Tornar Claudio (art. 36 R.S.T.).
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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