COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo Pol. D. Millesimo avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria (gir. A) Millesimo – Sant’Ampelio del 3.12.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 - Reclamo Pol. D. Millesimo avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria (gir. A) Millesimo - Sant'Ampelio del 3.12.2006 La Pol. D. Millesimo si è rivolta alla Commissione Disciplinare, con reclamo di rito proposto nei termini, nel quale chiede vedersi assegnata la vittoria a tavolino della gara Millesimo - Sant’Ampelio disputata il 3.12.2006 terminata col risultato di 1-1. Sostiene la reclamante che il G.S. Sant’Ampelio ha schierato il calciatore Messineo Leo, nato il 20.12.1983, in posizione irregolare perché in costanza di squalifica come da C.U. n. 28 del 30.11.2006. Il reclamo è infondato. Gli accertamenti svolti in sede istruttoria hanno portato alle seguenti conclusioni: • dai tabulati federali del G.S. Sant’Ampelio è emerso che risultano tesserati due calciatori col nome di Messineo Leo, l’uno nato il 20.12.1983 e l’altro il 14.4.1978; • dal referto di gara Sant’Ampelio – Sassello del 26.11.2006 si rileva che al 49’ del secondo tempo fu espulso Messineo Leo, nato il 14.4.1978, dal che a questi va attribuita la squalifica di cui al C.U. n. 28 del 30.11.2006; • il calciatore Messineo Leo nato il 20.12.1983, non avendo pendenze disciplinari, ha disputato la gara Millesimo-Sant’Ampelio in posizione regolare. La Commissione Disciplinare si rende perfettamente conto che si tratta di un caso d’omonimia raramente riscontrabile, ma deve altresì ricordare alla Società reclamante che l’art. 61 delle N.O.I.F. attribuisce al dirigente accompagnatore di una squadra e al suo capitano, il diritto di prendere visione dei documenti d’identificazione e del tabulato della squadra avversaria; pertanto i dubbi sulla presenza in campo del calciatore squalificato sarebbero dovuti scaturire esclusivamente dalla consultazione di questi documenti ufficiali e consentire poi, nel termine dei sette giorni previsti per l’invio del reclamo alla C.D., gli opportuni accertamenti presso il Comitato Regionale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Millesimo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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