COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo A.S. Recco 01 avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Borgo Rapallo – Recco 01 del 9.12.2006 ed avverso le squalifiche dei calciatori Odetti Angelo per sei giornate, Cappelletti Roberto per tre giornate, Loi Michelangelo e Carelli Nicodemo per quattro giornate ed avverso l’inibizione del dirigente Blondi Renato fino al 31 Gennaio 2007 – Gara Borgo Rapallo-Recco 01 del 9.12.2006 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 14.12.2006 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo A.S. Recco 01 avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Borgo Rapallo - Recco 01 del 9.12.2006 ed avverso le squalifiche dei calciatori Odetti Angelo per sei giornate, Cappelletti Roberto per tre giornate, Loi Michelangelo e Carelli Nicodemo per quattro giornate ed avverso l'inibizione del dirigente Blondi Renato fino al 31 Gennaio 2007 - Gara Borgo Rapallo-Recco 01 del 9.12.2006 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 14.12.2006 C.P. Chiavari In ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Borgo Rapallo - Recco 01 del 9.12.2006, il Giudice Sportivo infliggeva all’A.S. Recco 01 la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 4-0, squalificava fra gli altri i calciatori Odetti Angelo per sei giornate, Loi Michelangelo e Carelli Nicodemo per quattro giornate, Cappelletti Roberto per tre giornate ed infliggeva al dirigente Blondi Renato l’inibizione fino al 31 Gennaio 2007. La gara era stata considerata conclusa al 37’ del primo tempo e continuata pro-forma, allorquando l’arbitro aveva ritenuto, nel contesto di una situazione ambientale di “assoluto pericolo per la sua incolumità”, non provvedere alla formalizzazione dell’espulsione dei calciatori Carelli Nicodemo, reo di averlo minacciato, Cappelletti Roberto, capitano della squadra, che gli aveva rivolto frase irriguardosa e Loi Michelangelo che gli s’era avvicinato “faccia contro faccia” facendolo indietreggiare di circa tre metri e gli aveva rivolto frase ingiuriosa”. A quel punto l’arbitro, viste le precedenti espulsioni a carico d’altri due giocatori dell’A.S. Recco 01, precisamente Daniele Luca (pugno al volto di un avversario in azione di gioco) e Odetti Angelo (non condividendo la decisione di convalida una rete inseguiva il d.g. e raggiuntolo lo spingeva violentemente con entrambe le mani ed alla notifica dell’espulsione cercava di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni), rilevato che a causa di “una situazione d’assoluto pericolo per la sua incolumità” riscontrata in campo, aveva deciso di continuarla pro-forma. L’A.S. Recco 01 ha impugnato, con reclamo di rito proposto nei termini, le sopra riportate sanzioni, chiedendo l’annullamento della punizione sportiva e la ripetizione della gara con conseguente affrancamento o riduzione delle squalifiche ed inibizioni inflitte ai propri tesserati. La reclamante ritiene non giustificata dai fatti la decisione dell’arbitro di continuare pro-forma la gara, e lamenta altresì di non averne avuto notizia nell’intervallo, come invece avvenne per la squadra ospitante. Nulla motiva in merito all’entità delle impugnate squalifiche ed inibizioni per le quali ne chiede la neutralizzazione o, in subordine, la riduzione solo sulla base dell’ingiustificata decisione dell’arbitro di continuare la gara pro forma. Premesso che la Commissione non ritiene ascoltare il rappresentante dell’A.S. Recco, ricordandole che la richiesta d’audizione in giudizio deve sempre essere formulata in forma esplicita e non lasciata alla discrezionalità dell’organo giudicante, il reclamo non può trovare accoglimento. Visionati gli atti ufficiali e tralasciando ogni considerazione sull’operato dell’arbitro in merito alla decisione di continuare pro-forma la gara a causa di una situazione “d’assoluto pericolo per la sua incolumità” che alla luce degli atti ufficiali sembra non sussistere, tenuto conto che la gara era in ogni caso da considerare conclusa a causa dell’insufficiente numero di calciatori rimasti in campo, la Commissione Disciplinare non può che respingere l’eccezione della reclamante sulla mancata comunicazione di tale decisione alla società istante, non esistendo norma che obblighi l’arbitro ad operare in tal senso; appare poi del tutto evidente che il provvedimento d’espulsione dei calciatori Carelli, Cappelletti e Loi, anche se non formalizzato, aveva comunque ridotto la squadra sotto il numero minimo di calciatori per proseguire la gara, con conseguente inderogabile applicazione, da parte degli organi della giustizia sportiva, del disposto dell’art. 12 comma 1 C.G.S.; e proprio per tale motivo non può quindi trovare accoglimento la richiesta della società d’ottenerne la ripetizione. Va quindi confermata la decisione assunta in primo grado, con la sola rettifica del risultato da 4-0 a 3-0 (punteggio previsto dalla norma ed equivalente al risultato determinatosi al 37’ del p.t. in cui la gara è stata considerata conclusa, la quarta rete essendo stata segnata al 40’ del p.t.); ciò non modifica la sostanza delle cose ma si rende necessario, non solo per la corretta applicazione del C.G.S., ma anche per l’importanza che potrebbe avere l’attribuzione di quella rete in sede di compilazione della classifica finale nell’eventualità di disputa di gare di play off, play out ecc..Quanto alla richiesta d’annullamento o di riduzione delle squalifiche dei calciatori e dell’inibizione del dirigente, le sanzioni vanno confermate, non rilevando dal reclamo altra motivazione se non la richiesta di neutralizzazione o di riduzione delle stesse sulla base della sola decisione dell’arbitro di continuare la gara pro-forma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. Manda alla Segreteria del Comitato per la rettifica del risultato.
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