COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo A.S.D. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Visconti Andrea per tre giornate – Gara Valdivara – Castelletto Solferino del 23.12.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 32 del 4.1.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 18/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 33 - Reclamo A.S.D. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Visconti Andrea per tre giornate - Gara Valdivara – Castelletto Solferino del 23.12.2006 Campionato Juniores Regionale
C.U. n. 32 del 4.1.2007
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell’A.S.D. Valdivara avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 4.1.2007, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Visconti Andrea con la seguente motivazione “Al termine della gara rivolgeva frasi offensive, minacciose e volgari nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”;
• osservato che la Società si duole dell’eccessività della squalifica perché le frasi, pronunciate senza razionalità alcuna debbono essere ricondotte ad “un atteggiamento di mera ineducazione, ben lungi da determinare la gravosa ed iniqua sanzione”;
• viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento del Visconti, non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva;
per questi motivi
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Valdivara e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore da tre a due giornate effettive di gara.
La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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