COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Trevigliese Camp. Ecc. Gir. C Gara Trevigliese/Suzzara del 17/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Trevigliese Camp. Ecc. Gir. C Gara Trevigliese/Suzzara del 17/09/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società C.S. TREVIGLIESE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SUZZARA avrebbe fatto partecipare il calciatore FABIO SPAZZINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; lette le deduzioni del SUZZARA. Rilevato che, come da C.U. n.48 datato 08/09/2006 del CRL il calciatore risulta squalificato. Rilevato che il calciatore ha partecipato anche alla gara del 10/09/2006 entrando sul terreno di gioco al 42’ del 2° tempo e di conseguenza non ha scontato la squalifica, pertanto, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società SUZZARA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società SUZZARA l’ammenda di Euro 250,00; c) di squalificare il calciatore FABIO SPAZZINI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/11/2006 il dirigente accompagnatore ALBERTO VAJA della società SUZZARA Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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