COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CALCINATO Camp. Prom. Gir. D Gara Calcinato/Rudianese del 10/09/2006 C.U. n.9 del CRL datato 14/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. CALCINATO Camp. Prom. Gir. D
Gara Calcinato/Rudianese del 10/09/2006
C.U. n.9 del CRL datato 14/09/2006
La società U.S. CALCINATO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GODDINI FRANCO fino all’8/11/2006, lamentando la sproporzione tra la sanzione inflitta dal GS e quanto verificatosi in campo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, il direttore di gara nel supplemento di rapporto, conferma che il calciatore GODDINI lo ha spinto con la mano sulla spalla facendolo arretrare.
Considerate le modalità dell’azione posta in essere dal calciatore, la sanzione comminata dal GS può trovare una lieve riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE.
la squalifica del calciatore GODDINI FRANCO a tutto il 31/10/2006 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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