COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. LEMINE Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Zognese/Lemine del 17/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. LEMINE Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Zognese/Lemine del 17/09/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL. LEMINE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S. ZOGNESE avrebbe fatto partecipare il calciatore EROS SIRTOLI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società U.S. ZOGNESE ha inviato le proprie deduzioni riconoscendo di aver in buona fede erroneamente interpretato la normativa vigente; Rilevato che, come da C.U. n.41 datato 15/06/2006 del Comitato Provinciale di BERGAMO, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società U.S. ZOGNESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società U.S. ZOGNESE l’ammenda di Euro 150,00; c) di squalificare il calciatore EROS SIRTOLI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/11/2006 il dirigente accompagnatore ROBERTO ROVETTA della società U.S. ZOGNESE Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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