COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casorate Primo Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Lacchiarella/Casorate Primo del 16/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Casorate Primo Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Lacchiarella/Casorate Primo del 16/09/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASORATE PRIMO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore FIORE ALESSANDRO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 comma n.3 del CGS;
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 CGS;
Rilevato che la società LACCHIARELLA non ha inviato le proprie contro deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.38 datato 05/05/2006 del Comitato Provinciale di Milano, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla società LACCHIARELLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3,
b) di comminare alla società LACCHIARELLA l’ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore FIORE ALESSANDRO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 05/11/2006 il dirigente accompagnatore GIRELLI MAURO della società LACCHIARELLA
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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