COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Montanaso Campionato Jun. Prov. Gir. A Gara G.S. Montanaso/A.P. Paullese del 30/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Montanaso Campionato Jun. Prov. Gir. A Gara G.S. Montanaso/A.P. Paullese del 30/09/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. MONTANASO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.P. PAULLESE avrebbe fatto partecipare il calciatore LORENZO MAIETTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società A.P. PAULLESE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n. 37/38 datato 05/05/2006 del Comitato Provinciale di MILANO, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società A.P. PAULLESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società A.P. PAULLESE l’ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LORENZO MAIETTI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 12/11/2006 il dirigente accompagnatore EGIDIO CANTARELLI della società A.P. PAULLESE Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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