COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Pontirolese Camp. Ecc. Gir. B Gara Cantù S.Paolo/Pontirolese del 27/09/2006 C.U. n.12 del CRL datato 05/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Pontirolese Camp. Ecc. Gir. B Gara Cantù S.Paolo/Pontirolese del 27/09/2006 C.U. n.12 del CRL datato 05/10/2006 La società PONTIROLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ASTOLFI ALDO per 5 GARE e VITALI MARIO per 3 GARE, per i fatti loro ascritti nel provvedimento oggetto di impugnazione, lamentando che la gara in questione sarebbe iniziata in una situazione di particolare tensione e che entrambi i calciatori non si sarebbero resi responsabili di quanto è stato loro espressamente contestato. Chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il relativo supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che i calciatori si sono resi responsabili dei fatti posti a fondamento delle squalifiche loro inflitte. Nessun dubbio può porsi sulla gravità della sanzione irrogata al calciatore MARIO VITALI, mentre per ciò che concerne la posizione del calciatore ASTOLFI ALDO, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare equo graduare la sanzione disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ASTOLFI ALDO a 4 GARE, conferma in toto la squalifica del calciatore VITALI MARIO e dispone l’accredito della relativa tassa.
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