COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Dresano Calcio Camp. 3^ Cat. UNDER 25 Gir. F Gara Provictoria/Dresano del 01/10/2006 C.U. n.12 del Comitato di MILANO datato 05/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Dresano Calcio Camp. 3^ Cat. UNDER 25 Gir. F
Gara Provictoria/Dresano del 01/10/2006
C.U. n.12 del Comitato di MILANO datato 05/10/2006
La società DRESANO ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore PICIACCIA EDOARDO per 6 GARE lamentando la gravità della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale descrive con precisione il comportamento tenuto dal calciatore PICIACCIA nei confronto di un avversario. Tale comportamento si è manifestato attraverso “un calcio di inaudita violenza all’altezza del ginocchio destro”. La gravità di tale azione, unita alle espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro, rende del tutto congrua la sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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