COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Pro Desenzano – Torneo BRESCIA OGGI Gara A.C. FERALPI LONATO/ASD PRO DESENZANO del 19/09/2006 Comitato di BRESCIA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Pro Desenzano – Torneo BRESCIA OGGI Gara A.C. FERALPI LONATO/ASD PRO DESENZANO del 19/09/2006 Comitato di BRESCIA La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ASD PRO DESENZANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. FERALPI LONATO avrebbe fatto partecipare il calciatore FRANCESCO GABBIA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società A.C. FERALPI LONATO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, il calciatore FRANCESCO GABBIA è stato colpito da squalifica nella gara del TORNEO BRESCIA OGGI Categoria “ALLIEVI” del 14/06/2006. Rilevato che ai sensi dell’Art.17 comma 3 del CGS, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Rilevato che il calciatore per questioni di età non può partecipare più a gare della categoria “ALLIEVI” e quindi non può scontare la squalifica nella stessa squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione. Rilevato che non è ipotizzabile che il legislatore sportivo abbia previsto casi nei quali un tesserato possa non scontare una sanzione comminatagli dagli organi della giustizia sportiva. Rilevato che quindi nella specie va individuata la gara nella quale il calciatore doveva scontare la squalifica e che in tale gara non può che essere quella dello stesso TORNEO BRESCIA OGGI categoria Juniores e cioè della categoria alla quale il calciatore aveva titolo a partecipare. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società FERALPI LONATO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società FERALPI LONATO l’ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 26/12/2006 il dirigente accompagnatore ZILIOLI GUIDO della società FERALPI LONATO.
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