COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ostiglia FBC Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Castellucchio/Ostiglia del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ostiglia FBC Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Castellucchio/Ostiglia del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006 La società OSTIGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALBERTO PATUZZO sino al 13/12/2006, lamentando che la squalifica comminatagli è eccessiva in quanto non avrebbe calciato il pallone addosso all’arbitro volontariamente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il direttore di gara nel proprio referto ha affermato che il PATUZZO da circa 3 metri ha calciato il pallone colpendo alle gambe l’arbitro senza procurargli dolore. La gravità del suddetto comportamento alla luce dei criteri di valutazione adottati da Questa Commissione giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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