COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nembrese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. B in merito alla deliberra del GS del Comitato di BERGAMO nella gara Nembrese/Baradello Clusone del 01/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nembrese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. B in merito alla deliberra del GS del Comitato di BERGAMO nella gara Nembrese/Baradello Clusone del 01/10/2006 La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V e 42, comma VI, CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII, CGS, e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la U.S. NEMBRESE CALCIO abbia inviato copia del reclamo alla BARADELLO CLUSONE e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo, pertanto la C.D. DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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