COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arca Camp. Under 21 Gir. A Gara Airoldi/Arca del 14/10/2006 C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arca Camp. Under 21 Gir. A Gara Airoldi/Arca del 14/10/2006 C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 19/10/2006 La società ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DAVIDE OTTOLINA per 6 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato non si sarebbe reso responsabile di quanto gli viene contestato e, di conseguenza, la sanzione sarebbe eccessiva. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che il calciatore OTTOLINA si è reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Tenendo conto, però degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare equo graduare la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore DAVIDE OTTOLINA a 4 GARE Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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