COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Orat. Morengo Camp. Jun Prov. Gir. D Gara Morengo/Pagazzanese del 14/10/2006 C.U. n.10 del Comitato di BERGAMO datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Orat. Morengo Camp. Jun Prov. Gir. D Gara Morengo/Pagazzanese del 14/10/2006 C.U. n.10 del Comitato di BERGAMO datato 19/10/2006 La società MORENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori PATRIK CATTANEO per 3 GARE e LORIS GASTOLDI sino al 14/06/2007, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive in quanto nessun comportamento violento è stato tenuto dal GASTOLDI nei confronti dell’arbitro e i calciatori squalificati si sono limitati a protestare a seguito di comportamenti provocatori dell’arbitro stesso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emergono i seguenti fatti: 1) il GASTOLDI, dopo l’espulsione di un proprio compagno di squadra, dava una spallata sulla schiena dell’arbitro e alla vista del cartellino rosso nei propri confronti pronunciava una frase offensiva sempre nei confronti dell’arbitro; 2) il CATTANEO a fine gara, pronunciava una frase offensiva nei confronti del direttore di gara. Considerata la gravità dei suddetti comportamenti, la squalifica comminata merita di essere mitigata, mentre quella comminata al CATTANEO deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore LORIS GASTOLDI a tutto il 14/05/2007 e conferma per il resto la decisione del GS, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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