COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara CHIARI – VALLECAMONICA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 09/11/2006
Decisione del Giudice Sportivo
gara CHIARI - VALLECAMONICA
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che:
- La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 21° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi
di una grave rissa che ha avuto inizio a motivo di un grave diverbio accesosi tra i due calciatori signori
Paderno Luca della società Chiari e Saloni Stefano della società Vallecamonica i quali, espulsi per violenze
reciproche, mentre lasciavano il terreno di gioco a causa dell’espulsione passavano nuovamente a vie di
fatto scambiandosi spintoni calci e pugni, e con ciò dando origine ad una rissa che subito ha visto coinvolti
a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo e sulle panchine di entrambe le Società.
- L’Arbitro non ha identificato tutti i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e
non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa
medesima individuando solamente i calciatori Cotelli Matteo e Vezzoli Luca della società Chiari e Tedeschi
Simone e Sillistrini Fabrizio della società Vallecamonica i quali correndo si scambiavano testate, calci, insulti
ecc.
- L’Arbitro, constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed
i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano per circa tre minuti
violenti scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto comunque espellere parecchi calciatori partecipanti
alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo
di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva
a decorrere dal 21° minuto del secondo tempo.
- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori
di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula
l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente
sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2
C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere
del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della
gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto
modo di precisare più volte che” .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire
quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa
non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata
sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-
1994).
- Il direttore di gara rientrava nello spogliatoio dove veniva veniva raggiunto da persona qualificatasi quale
presidente della società Chiari (non riconosciuta dal direttore di gara) il quale con modi minacciosi insolentiva
ripetutamente l’arbitro e chiedeva venisse ripresa la gara; quando il direttore di gara cercava di chiudere
la porta dello spogliatoio, la sopra detta persona a sua volta spingeva con violenza la porta sbattendola
addosso all’arbitro gesticolando minacciosamente nei confronti dello stesso tanto che doveva essere fermato
dall’osservatore arbitrale mentre i dirigenti locali nulla facevano per fermare tale persona.
- Peraltro il direttore di gara quando lasciava l’impianto di gioco trovava un graffio sulla portiera della propria
vettura.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alle Società Soc. Chiari e Vallecamonica la sanzione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto,
ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.;
b) di comminare alla alle Società Soc. Chiari e Vallecamonica la sanzione dell’ammenda pari a 100,00 in
quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori
presenti in campo;
c) Di squalificare per quattro gare i calciatori Paderno Luca della società Chiari e Saloni Stefano della società
Vallecamonica pei i motivi sopra descritti
d) Di squalificare per due gare i calciatori Cotelli Matteo e Vezzoli Luca della società Chiari e Tedeschi Simone
e Sillistrini Fabrizio della società Vallecamonica.
e) Di riservarsi ogni ulteriore decisione nei confronti di tesserati o della società a seguito delle risultanze
dei richiesti accertamenti per i fatti avvenuti nello spogliatoio dell’arbitro.