COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Folgore Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Folgore Legnano/Cuggione del 01/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di LEGNANO datato 08/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Folgore Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Folgore Legnano/Cuggione del 01/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di LEGNANO datato 08/11/2006 La società FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAOLO FERRARIO per 3 GARE, lamentando che il FERRARIO non avrebbe compiuto alcun atto violento nei confronti di un avversario e che, pertanto, la squalifica comminatagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che dal referto arbitrale emerge che il FERRARIO, pur avendo rivolto frasi offensive nonché spinto un calciatore avversario non ha compiuto alcun atto violento. Emerge altresì che il FERRARIO ha tenuto la predetta condotta dopo esser stato colpito e insultato dal medesimo calciatore avversario. In ragione di ciò, la C.D. ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento, pur censurabile, posto in essere dal FERRARIO. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore PAOLO FERRARIO a 2 gare, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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