COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cavese Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Albuzzano/Cavese del 22/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di PAVIA datato 03/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cavese Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Albuzzano/Cavese del 22/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di PAVIA datato 03/11/2006 La società CAVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato di 1-0 ottenuto sul terreno di gioco. Lamentando che la società ALBUZZANO nel corso della gara in questione avrebbe utilizzato più calciatori in violazione di quanto disposto in materia di calciatori “giovani” sul C.U. n.2 del CRL datato 13/07/2006. Il reclamo proposto dalla U.S. CAVESE è INAMMISSIBILE. Diversamente dal disposto normativo dell’art.42, 6° comma che dispone, in ipotesi di ricorsi avverso la regolarità della gara, nel caso di specie la ricorrente non ha dato prova di aver trasmesso alla contro parte la copia del medesimo ricorso. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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