COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.P.B Comasina 1969 Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Murialdina/Comasina dell’1/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di MILANO datato 09/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.P.B Comasina 1969 Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Murialdina/Comasina dell’1/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di MILANO datato 09/01/2006 La società COMASINA ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore TAFURO LUCA per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: nel suo referto il direttore di gara riporta le inequivoche e ripetute frasi ingiuriose e minacciose rivoltegli in più riprese dal calciatore TAFURO LUCA. Tale comportamento merita severa censura; pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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