COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.F. Athena Somma Camp. Femminile Serie D – Gir. A Gara Athena Somma/C.L.P.Rancio del 12/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.F. Athena Somma Camp. Femminile Serie D – Gir. A Gara Athena Somma/C.L.P.Rancio del 12/11/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ATHENA SOMMA, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RANCIO avrebbe fatto partecipare le calciatrici MARA CATTANEO e ELEONORA MARTINO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari e che copia dello stesso è stata in- 982/19 viata alla controparte come previsto dalle norme vigenti. Rilevato che la società RANCIO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che le suddette calciatrici “giovani” hanno partecipato alla gara in esame senza l’autorizzazione di cui all’art.34 comma 3 delle NOIF e di conseguenza il reclamo è fondato in quanto le calciatrici stesse non avevano titolo a partecipare alla gara in questione Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società C.L.P. RANCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società C.L.P. RANCIO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare le calciatrici MARA CATTANEO e ELEONORA MARTINO per 1 gara; d) di inibire a tutto il 23/12/2006 il dirigente accompagnatore PIERLUIGI CORTI della società C.L.P. RANCIO; e) dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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