COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Montanaso Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara F.C. Borromeo/G.S. Montanaso del 29/10/2006 C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Montanaso Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara F.C. Borromeo/G.S. Montanaso del 29/10/2006 C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006 La società MONTANASO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 di aver ottemperato alla normativa relativa ai limiti di partecipazione di giovani calciatori avendo sostituito al 15’ del 2° T il n.4 Carlo QUAZZOLI classe 1983 con il n.16 Stefano MORGANTI classe 1978 e al 26’ del 2° T il n.7 Fabio SALVETTI classe 1984 con il n.13 Francesco BERNOCCHI classe 1984. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva che dal rapporto arbitrale confermato dal direttore di gara nel supplemento, dopo un accurato esame del proprio cartellino delle sostituzioni, emerge che la società reclamante ha sostituito al 15^ del 2°T il n.7 Fabio SALVETTI classe 1984 con il n.16 Stefano MORGANTI classe 1987 e al 26’ del 2°T il n.4 Carlo QUAZZOLI classe 1983 con il n.13 Francesco BERNOCCHI classe 1984. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del GS la quale merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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