COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Verbano Calcio Camp. Eccellenza Gir. A Gara Verbano Calcio/Gavirate del 19/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Verbano Calcio Camp. Eccellenza Gir. A Gara Verbano Calcio/Gavirate del 19/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006 La società VERBANO CALCIO ha proposto reclamo avverso l’omologazione della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma 5° e 42 comma 6° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art 34 comma 7° del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce ai sensi dell’art.29 comma 9° del CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la Società VERBANO CALCIO abbia inviato copia del reclamo alla U.P. GAVIRATE e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è stata allegata al reclamo DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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