COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Audace S.S. Osnago Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Audace Osnago/Costamasnaga del 19/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di LECCO datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Audace S.S. Osnago Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Audace Osnago/Costamasnaga del 19/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di LECCO datato 23/11/2006 La società AUDACE OSNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori STEFANO VALAGUSSA sino al 24/06/2007 e JONATHAN VERGANI per 4 GARE, lamentando che il VALAGUSSA non ha colpito con una sberla il mento dell’arbitro, bensì i cartellini toccati dalla mano del calciatore. La reclamante ritiene inoltre che il VERGANI ha insultato la propria panchina ed in particolare il tecnico della propria squadra, ma non il direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:dal rapporto arbitrale emerge che il VALAGUSSA ha colpito la mano dell’arbitro che reggeva i cartellini e che questa andava contro il mento dell’arbitro stesso procurandogli dolore momentaneo. Da tale rapporto si rileva altresì che il VERGANI ha ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara. La gravità del comportamento del VALAGUSSSA può essere valutata con minor rigore considerato che non ha volontariamente colpito l’arbitro al mento con una sberla. Merita invece di essere confermata la squalifica comminata al VERGANI. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore STEFANO VALAGUSSA sino al 24/04/2007, conferma per il resto la decisione del GS, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it