COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuova Zorlesco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Nuova Zorlesco/Real Casal del 12/11/2006 C.U. n.14 del Comitato di LODI datato 16/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Nuova Zorlesco Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Nuova Zorlesco/Real Casal del 12/11/2006
C.U. n.14 del Comitato di LODI datato 16/11/2006
La società NUOVA ZORLESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente GUARISCHI PAOLO sino al 12/02/2007, contestando il contenuto del referto arbitrale e lamentando, in ogni caso, l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto dell’arbitro, nella parte del suo supplemento, riferisce con puntualità ed articolatamente dei comportamenti posti in essere dal dirigente GUARISCHI e da altri tesserati della società reclamante.
In particolare il GUARISCHI si è reso autore sia di comportamenti omissivi che di atteggiamenti tali da ledere la persona del direttore di gara, comportamenti esattamente riportati nella decisone del GS, che pertanto, deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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