COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Godiasco Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Stradella/Godiasco del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Godiasco Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Stradella/Godiasco del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006 La società GODIASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 200,00 alla società; l’inibizione sino al 15/01/2007 al sig. PAOLO DEANTONI e al sig. GAETANO SARTINI; la squalifica del calciatore CLAUDIO FINARDI per 5 GARE e la squalifica del calciatore DAVIDE PELUSO per 3 GARE, lamentando che i dirigenti coinvolti dai provvedimenti disciplinari sarebbero estranei ai fatti che sono stati loro ascritti e che, anzi si sarebbero adoperati nel tentativo di proteggere il direttore di gara, ciononostante un tesserato della società reclamante avrebbe spinto il direttore di gara ingiuriandolo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che tutti i fatti contestati sia alla società che ai dirigenti DEANTONI e SARTINI che anche ai calciatori FINARDI e PELUSO si sono realizzati nei termini e con le modalità indicate dal GS di prime cure. Tenuto conto, altresì, che tutte le sanzioni irrogate sono totalmente congrue e conformi agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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