COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Decisione del Giudice sportivo CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21 GARE DEL 3/12/2006 gara S.G.B. – VILLAPIZZONE C.D.A.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Decisione del Giudice sportivo CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21 GARE DEL 3/12/2006 gara S.G.B. - VILLAPIZZONE C.D.A. Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento di rapporto si rileva quanto segue: - La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al termine del primo tempo a causa del verificarsi di una grave rissa che ha avuto inizio subito dopo la fine del primo tempo: infatti mentre le squadre lasciavano il terreno di gioco l’arbitro notava che due calciatori, i signori Buontempo Michele della società SGB e Conidoni Roberto della società Villapizzone erano venuti alle mani e si presentavano, il primo col volto graffiato e sanguinante ed il secondo col naso che sanguinava abbondantemente. - il grave episodio immediatamente ha acceso gli animi ed ha visto coinvolti a vario titolo, parecchi tra i calciatori presenti in campo di entrambe le Società; l’arbitro ha potuto identificare solo alcuni tra i partecipanti alla rissa a causa della grande confusine e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di altri partecipanti alla rissa medesima. - In particolare il calciatore Buzzone Stefano della società Villapizzone entrato sul terreno di gioco, anziché tentare di sedare gli animi, ingiuriava l’arbitro e con fare talmente minaccioso da dover essere allontanato a forza e lo accusava di essere la causa di quanto stava accadendo; poi lasciando il terreno di gioco scambiava calci e pugni con un calciatore avversario. - Il tecnico Signor Musso Giacomo della società Villapizzone spingeva violentemente a terra un tesserato della società avversaria prima di essere a sua volta colpito e ferito al volto da una spettatrice sostenitrice della società avversaria che entrata indebitamente sul terreno di gioco veniva tuttavia immobilizzata dai dirigenti locali : peraltro il Signor Musso Giacomo non risulta tesserato per la qual cosa non è soggetto a provvedimento disciplinare. - Altri calciatori tra cui venivano riconosciuti i signori Moroso Angelo e Simoneschi Alessandro della società SGB e Fallini Matteo e Zanoni Fabrizio della società Villapizzone partecipavano attivamente alla rissa scambiando calci e pugni. L’Arbitro, constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati da quasi tutti i dirigenti di entrambe le società si susseguivano per almeno una decina di minuti violenti scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che” .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). Dato atto che le società sono oggettivamente responsabili per il comportamento dei propri tesserati e sostenitori. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società SGB, ed alla Soc. Villapizzone la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.; b) di comminare alla SGB, ed alla Soc. Villapizzone la sanzione dell’ammenda pari a 100,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni propri dirigenti; c) di comminare alla SGB, la sanzione dell’ammenda pari a 50,00 per aver consentito l’accesso al terreno di gioco di persona estranea che colpiva il tecnico della società avversaria; d) di comminare alla società Villapizzone, la sanzione dell’ammenda pari a 50,00 per aver utilizzato in qualità di tecnico persona non tesserata; e) di squalificare fino al 14/02/07 il dirigente responsabile della società Villapizzone Signor Antonio Giannotta per aver consentito l’accesso in campo in qualità di tecnico a persona non tesserata; f) Di squalificare per quattro gare i calciatori Buontempo Michele della società SGB, Conidoni Roberto e Buzzone Stefano della società Villapizzone per i motivi sopra esposti; g) Di squalificare per due gare i calciatori Moroso Angelo e Simoneschi Alessandro della società SGB nonché i calciatori Fallini Matteo e Zanoni Fabrizio della società Villapizzone.
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