COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. CALCINATESE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Calcinatese/Ispra del 17/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. CALCINATESE Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Calcinatese/Ispra del 17/09/2006
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.42 n.3 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 17/09/2006 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 02/12/2006 e cioè oltre il termine sopra riportato.
La Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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