COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Epas San Francesco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Epas S. Francesco/Cortefranca del 12/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di BRESCIA datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Epas San Francesco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Epas S. Francesco/Cortefranca del 12/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di BRESCIA datato 23/11/2006 La società EPAS SAN FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MATTEO LONATI per 5 GARE, lamentando che il calciatore non ha spinto il direttore di gara, limitandosi a mettergli una mano sulla spalla solo per richiamare la sua attenzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato di essere stato strattonato con presa alla maglia per protestare. Pertanto, la squalifica comminata dal GS può essere valutata con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MATTEO LONATI a 4 GARE; Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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