COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio sig. ROSSIN Maurizio Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Scala Pavia/Magherno del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio sig. ROSSIN Maurizio Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Scala Pavia/Magherno del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006 Il sig. ROSSIN MAURIZIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato fino al 15/01/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS e contestando il contenuto del referto arbitrale. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito il reclamante, rileva: il tecnico ROSSIN MAURIZIO ha ribadito avanti a Questa Commissione che quanto descritto dall’arbitro nel suo referto non corrispondeva all’accaduto, negando di aver pronunziato frasi ingiuriose nei suoi confronti. Il contenuto del rapporto del direttore di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, riporta con precisione il tenore delle frasi rivoltegli dal tecnico, che costituiscono ripetute ingiurie. Pertanto, deve essere confermata la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la tassa già versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it