COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Excelsior Camp. Jun. Reg. Gir. G Gara Trealbe/Excelsior del 18/11/2006 C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S. Excelsior Camp. Jun. Reg. Gir. G
Gara Trealbe/Excelsior del 18/11/2006
C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
La società EXCELSIOR ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCINI Enrico sino al 25/03/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo referto riporta con chiarezza il comportamento posto in esser dal calciatore sanzionato, nel supplemento di rapporto conferma l’ingiuria ricevuta ed i due successivi contatti fisici commessi dal calciatore; in particolare il secondo costituito da una spallata che spostava il direttore di gara di circa 1,5 metri. In considerazione della reiterazione dell’azione compiuta dal LUCINI, la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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