COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona Provigevano/Garlasco del 18/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona Provigevano/Garlasco del 18/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006 La società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico GHIGLIESTRI DANIELE sino al 25/04/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS al proprio tecnico. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo rapporto riferisce che il tecnico della reclamante a fine gara lo rincorreva e, raggiuntolo, gli dava una violenta spinta, proferendo contemporaneamente ripetute frasi ingiuriose e minacciose. Soltanto l’intervento di alcuni suoi calciatori gli impediva di venire nuovamente in contatto con il direttore di gara. La pervicacia che ha caratterizzato l’azione del tecnico, giustifica ampiamente la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it