COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona Provigevano/Garlasco del 18/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. N
Gara Parona Provigevano/Garlasco del 18/11/2006
C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
La società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico GHIGLIESTRI DANIELE sino al 25/04/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS al proprio tecnico.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo rapporto riferisce che il tecnico della reclamante a fine gara lo rincorreva e, raggiuntolo, gli dava una violenta spinta, proferendo contemporaneamente ripetute frasi ingiuriose e minacciose.
Soltanto l’intervento di alcuni suoi calciatori gli impediva di venire nuovamente in contatto con il direttore di gara. La pervicacia che ha caratterizzato l’azione del tecnico, giustifica ampiamente la sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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