COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletica del Po Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Frigirola/Atletica del Po del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletica del Po Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Frigirola/Atletica del Po del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006 La società ATLETICA DEL PO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: DACCO’ DANIELE, MALAZZI PAOLO, MELIS FABIO per 4 GARE; inibito il sig. CAFFI ALDO sino al 25/04/2007 e comminato l’ammenda di Euro 15,00 a carico della medesima società, lamentando che i fatti posti a fondamento delle decisioni dal GS si sarebbero manifestati con circostanze e modalità diverse da quanto indicato dal direttore di gara ed in particolare che i calciatori MALAZZI e DACCO’ non sarebbero assolutamente responsabili di nulla. Si chiede di conseguenza la cancellazione e la riduzione di tutte le sanzioni adottate nei confronti della società e dei propri tesserati. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince senza ombra di dubbio che tutti i fatti contestati alla reclamante, al sig. CAFFI ed ai calciatori sanzionati, si sono concretizzati conformemente e fedelmente alle motivazioni addotte nei provvedimenti del GS di prime cure. Appaiono, pertanto, di guisa del tutto congrue e meritevoli di conferma tutte le sanzioni disposte dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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