COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Franco Scarioni 1925 Camp. 3^ COPPA LOMBARDIA Gara Franco Scarioni/Vimodronese calcio del 16/11/2006 C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Franco Scarioni 1925 Camp. 3^ COPPA LOMBARDIA
Gara Franco Scarioni/Vimodronese calcio del 16/11/2006
C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
La società FRANCO SCARIONI ha proposto reclamo avverso la posizione irregolare di un calciatore nella gara in oggetto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo presentato a Questa Commissione deve essere dichiarato INAMMISSIBILE. Infatti, la normativa che regola la Coppa Lombardia, così come espressamente riportato e ribadito nel C.U. n.5 del CRL datato 08/08/2006, prevede al punto “disciplina sportiva” lettera g – che il GS decide “in prima e definitiva istanza”. Pertanto, non è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso la sua decisione
Ciò premesso la Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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