COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.D. Pagazzanese Camp. 2^ Cat. Gir. G Gara Solivanese/Pagazzanese del 10/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.D. Pagazzanese Camp. 2^ Cat. Gir. G Gara Solivanese/Pagazzanese del 10/12/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PAGAZZANESE, relativo alla gara in oggetto, secondo la quale la società SOLIVANESE avrebbe fatto partecipare il calciatore LUCA BALACCHI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società SOLIVANESE non ha inviato le proprie deduzioni e che il calciatore LUCA BALACCHI di anni quindici non risulta essere autorizzato a partecipare alla gara in questione, ciò in violazione dell’art.34 comma 3 delle NOIF , di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art. 12-13-14-17-42 n.2 del CGS., la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società SOLIVANESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SOLIVANESE l’ammenda di Euro 130,00; c) di squalificare per una gara il calciatore LUCA BALACCHI; d) di inibire a tutto il 04/02/2007 il dirigente accompagnatore sig. MORENO SCHIENA della società SOLIVANESE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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