COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del sig. Riccardo BERNARDI Camp. Calcio a 5 Serie C1 Gara Bellinzago/Cornaredo del 29/10/2006 C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo in proprio del sig. Riccardo BERNARDI Camp. Calcio a 5 Serie C1
Gara Bellinzago/Cornaredo del 29/10/2006
C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
Il sig. Riccardo BERNARDI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha lo ha squalificato fino al 23/05/2007, lamentando l’eccessività della sanzione disciplinare inflittagli dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: a seguito della attività dell’’ufficio indagini è stata identificata nel tecnico Riccardo BERNARDI la persona che, in occasione della gara in oggetto aveva reiteratamente ingiuriato l’arbitro, aveva scagliato il pallone verso lo stesso senza colpirlo ed infine gli aveva tirato la maglia. Poiché il direttore di gara no aveva potuto stabilire l’identità dell’autore, il GS ha trasmesso gli atti al capo dell’ufficio indagini, con il risultato sopra riferito.
Nel suo ricorso il tecnico BERNARDI ammette la responsabilità in relazione al comportamento ingiurioso, escludendo ogni altra azione contestatagli.
La puntualità del rapporto arbitrale nel riferire i singoli e ripetuti comportamenti della persona indicata nel referto, anche se potuta identificare, non lasciano dubbi sulla gravità di quanto commesso. In conseguenza deve essere confermata la sanzione inflitta dal GS che appare del tutto adeguata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di incamerare la tassa già versata.
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