COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera del Giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 23/12/2006 NAVECORTINE – CILIVERGHE MAZZANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera del Giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 23/12/2006 NAVECORTINE - CILIVERGHE MAZZANO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 24 del 04-01-2007 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. Navecortine. Con il reclamo, regolarmente presentato, la Società Navecortine afferma che la società Ciliverghe in violazione della disposizione del CRLombardia , come prevista al punto 2.1.2 lett B (pag13) del CU n° 1 del 6-7-06, ha schierato cinque calciatori “fuori quota”nati dal 1-1-1986 al 31-12-87 anziché i quattro consentiti; pertanto chiede a carico della Società Ciliverghe la sanzione sportiva della perdita della gara. Visti gli atti ufficiali di gara dai quali si rileva che effettivamente la società Ciliverghe ha impiegato nel corso della gara cinque calciatori “fuori quota” anziché i quattro previsti. La società Ciliverghe non ha inviato deduzioni. Rilevato che vi è stata violazione della disposizione e che il reclamo perciò è fondato e va accolto. P.Q.S. DELIBERA di comminare alla Società Ciliverghe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 12 del Nuovo C.G.S.
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