COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera del Giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 23/12/2006 PARONA E PRO VIGEVANO – ALCIONE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera del Giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 23/12/2006 PARONA E PRO VIGEVANO - ALCIONE Dagli atti ufficiali di gara si rileva che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 18° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave rissa che improvvisamente accesasi in campo ha visto coinvolti a vario titolo, parecchi calciatori di entrambe le Società; tra di essi il direttore di gara ha individuato i calciatori della società Parona & Pro Vigevano: Feratti Luca, il quale “prendeva una rincorsa di qualche metro e tirava un violento calcio in pieno volto ad un avversario causandogli abbondante fuoriuscita di sangue dal naso, in seguito sputava in faccia ad un avversario e gli dava due pugni violenti in pieno volto ed altrettanti due pugni violenti nello stomaco….” indi lo insultava e minacciava gravemente; Cotta Ramusino Lorenzo, il quale “sputava in faccia ad un avversario ed in seguito dava tre pugni in pieno volto ad un avversario con violenza ed un calcio violento nel fianco ad un avversario”; Spinelli Alberto, il quale “dava due pugni violenti in pieno volto ad un avversario e due sberle in faccia ad un avversario”; Cuccu Luca, il quale “dava un pugno violento alla nuca ed un calcio violento ad un avversario colpendolo ad una gamba”; Laboranti Ivan, il quale “dava un pugno violento ad un avversario colpendolo in pieno volto ed un pugno violento allo stomaco di un avversario”; nonché i calciatori della società Alcione: ”; Porcelluzzi Luca, il quale “dava un calcio ad un avversario colpendolo ad una gamba e successivamente dava un pugno violento sul volto di un avversario” indi lo insultava e minacciava gravemente; Romano Enrico, il quale “tirava un pugno nello stomaco di un avversario in modo violento ed un violento calcio al costato di un avversario”; Tomaino Luca, il quale “dava tre violenti calci ad un avversario colpendolo ad una gamba ed un pugno in pieno volto ad un avversario”; Ben Manser Mounir, il quale “tirava tre pugni violenti ad un avversario colpendolo in pieno volto” indi lo insultava e minacciava gravemente; Okumura Naoki, il quale “dava due calci violenti ad un avversario colpendolo ad una gamba ed un pugno violento al petto di un avversario”; Dionisio Roberto, il quale “tirava due pugni violenti ad un avversario nello stomaco e due sberle in pieno volto ad un avversario”; Ferrero Federico, il quale “sputava in faccia ad un avversario ed in seguito tirava con violenza alcuni pugni nello stomaco ed al volto di un avversario”; mentre lo insultava e minacciava gravemente; Peraltro il direttore di gara rilevava che il tecnico della società Alcione, Signor Mozzati Angelo (anziché intervenire fattivamente per calmare e fermare i propri calciatori come primario e preciso dovere di chiunque sia preposto alla guida di un gruppo per di più formato da giovani), li “istigava alla violenza” gridando loro frasi inequivoche di incitamento alla violenza verso gli avversari che a sua volta ingiuriava pesantemente, indi rivolto ai dirigenti locali preannunciava loro ritorsioni per la gara di ritorno. L’Arbitro, constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, perché ritenendo ovviamente espulsi i calciatori partecipanti alla rissa in tal modo entrambe le Società sarebbero rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 18° minuto del secondo tempo. I comportamenti su riportati denotano un atteggiamento di inesplicabile ed inaudita violenza che non può essere in alcun modo tollerato in una società civile in genere ed in particolare durante l’esercizio di attività sportiva che di per sé non può che essere espressione di disciplina, educazione, compartecipazione, tolleranza e rispetto reciproco come peraltro stabilito con chiarezza dal Codice di Giustizia Sportiva che impegna tutti i tesserati a “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” : per tal motivo meritano gravi censure i comportamenti su indicati come particolare ed esemplare sanzione va attribuita all’atteggiamento di chi, preposto alla guida di giovani anziché insegnare loro a comportarsi secondo i principi su citati al contrario li incita addirittura a mantenere comportamenti ad essi contrari. Si da atto che le società sono quindi oggettivamente responsabili del comportamento dei propri tesserati e pertanto verranno necessariamente sanzionate pur tenendo conto del fattivo comportamento dei propri dirigenti responsabili Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). P.Q.S. DELIBERA Di comminare alla società Parona & Pro Vigevano ed alla società Alcione la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.; Di comminare alla società Parona & Pro Vigevano ed alla società Alcione la sanzione dell’ammenda pari a ? 130,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi dei propri calciatori presenti in campo; Di squalificare per una gara il calciatore Di Domenico Marco società Parona & Pro Vigevano, espulso nel corso della gara, per aver ingiuriato l’arbitro. Di squalificare fino al 11 aprile 2007 il calciatore Feratti Luca, società Parona & Pro Vigevano, per i motivi su indicati. Di squalificare fino al 7 marzo 2007 il calciatore Cotta Ramusino Lorenzo, società Parona & Pro Vigevano, per i motivi su indicati (sanzione aggravata in quanto capitano). Di squalificare per quattro gare il calciatore Spinelli Alberto, società Parona & Pro Vigevano, per i motivi su indicati Di squalificare per tre gare i calciatori Cuccu Luca e Laboranti Ivan,, società Parona & Pro Vigevano, per i motivi su indicati. Di squalificare fino al 11 marzo 2007 il calciatore Ferrero Federico, società Alcione, per i motivi su indicati. Di squalificare per cinque gare il calciatore Tomaino Luca, società Alcione, di cui: una gara per recidività in ammonizione, le altre per i motivi su indicati. Di squalificare per cinque gare il calciatore Romano Enrico, società Alcione, per i motivi su indicati (sanzione aggravata in quanto capitano). Di squalificare per quattro gare i calciatori, Ben Manser Mounir, Okumura Naoki e Dionisio Roberto, società Alcione, per i motivi su indicati. Di squalificare per tre gare il calciatore Porcelluzzi Luca , società Alcione, per i motivi su indicati. Di squalificare fino al 9 maggio 2007 il tecnico Mozzati Angelo, società Alcione, per i motivi su indicati.
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