COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Caronnese Camp. Eccellenza Gir. A Gara Caronnese/San Colombano del 17/12/2006 C.U. n. 23 del C.R.L. datato 21/12/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Caronnese Camp. Eccellenza Gir. A
Gara Caronnese/San Colombano del 17/12/2006
C.U. n. 23 del C.R.L. datato 21/12/2006
La società CARONNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MEREU FABIO per 2 GARE, chiedendo l’annullamento delle sanzioni per “vizio di forma” (mancato avviso da parte dell’arbitro).
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: non vi è stato nessun “vizio di forma” in quanto il direttore di gara non è tenuto ad avvisare il calciatore sanzionato al termine della gara dell’eventuale provvedimenti disciplinare. Il reclamo non può essere accolto, in quanto ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. a non sono impugnabili in alcuna sede, i reclami avverso la squalifica dei calciatori fino a 2 gare o squalifiche a termine fino a 15 giorni. Pertanto, la C.D.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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