COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borsanese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Concagnese/Borsanese del 10/12/2006 C.U. n.17 del Comitato di VARESE datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borsanese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Concagnese/Borsanese del 10/12/2006 C.U. n.17 del Comitato di VARESE datato 14/12/2006 La società BORSANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DIEGO COLOMBO per 3 GARE, inibito il dirigente sig. Ivan CAPOZZOLO sino al 28/02/2007; chiedendo una riduzione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il calciatore sanzionato, a gioco fermo, spingeva violentemente alle spalle un calciatore avversario. Successivamente lo stesso calciatore veniva trattenuto da altri compagni di squadra e allontanato dal terreno di gioco. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal COLOMBO la squalifica comminata dal GS appare equa. In relazione all’inibizione comminata al dirigente accompagnatore sig. CAPOZZOLO, si rileva che il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato quanto riportato nel proprio referto di gara, precisando altresì che il CAPOZZOLO, dopo aver più volte tentato di aprire violentemente la porta degli spogliatoi, teneva un comportamento gravemente minaccioso ed oltraggioso nei suoi confronti. L’arbitro precisava che tale comportamento era dettato esclusivamente da un presunto ritardo nella consegna dei documenti che lo stesso stava controllando viste le numerose ammonizioni ed espulsioni verificatesi durante la gara. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal dirigente nella sua qualità di accompagnatore la sanzione comminatagli deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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