COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vignate Calcio A.D. Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Segrate/Vignate del 16/12/2006 C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 21/12/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Vignate Calcio A.D. Camp. Jun. Prov. Gir. C
Gara Segrate/Vignate del 16/12/2006
C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 21/12/2006
La società VIGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 200,00 lamentando che la suddetta sanzione sarebbe eccessiva, in quanto la propria tifoseria si sarebbe limitata a proferire espressioni offensive nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento dei tifosi della reclamante nel corso della gara in oggetto, seppure certamente censurabile, appare meritevole di essere valutato con minor rigore alla luce dei criteri usualmente adottati da Questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l’ammenda comminata alla società VIGNATE a Euro 120,00, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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