COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Besnatese 1936 Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Besnatese/Arcisatese Audax del 17/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Besnatese 1936 Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Besnatese/Arcisatese Audax del 17/12/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società BESNATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARCISATESE AUDAX avrebbe fatto partecipare il calciatore PAOLO RIVETTA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società ARCISATESE AUDAX non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che come da lettera dell’ufficio Tesseramenti in data 14/11/2006 inviata ad entrambe le società, il trasferimento del calciatore RIVETTA della BESNATESE alla ARCISATESE risulta nullo e che, pertanto, il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame in favore della ARCISATESE AUDAX e, di conseguenza il reclamo è fondato. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società ARCISATESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ARCISATESE l’ammenda di Euro 160,00; c) di squalificare il calciatore Paolo RIVETTA per 1 GARA; d) di inibire a tutto il 18/02/2007 il dirigente accompagnatore sig. Antonino ESPOSITO della società ARCISATESE AUDAX Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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