COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Folgore Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bascapè/Folgore del 17/12/2006 C.U. n.20 del Comitato di PAVIA datato 21/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Folgore Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bascapè/Folgore del 17/12/2006 C.U. n.20 del Comitato di PAVIA datato 21/12/2006 La società FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori GIOVANNI PREMI per 5 GARE, STEFANO LO BARTOLO sino al 16/04/2007, NICCOLO’ SALA sino al 14/05/2007, inibito ANGELO GRAZIOLI sino al 05/02/2007 e MARCO ZANALETTI sino al 19/02/2007, lamentando che i calciatori sanzionati e i dirigenti inibiti si sono limitati a protestare vivacemente nei confronti dell’arbitro per aver annullato un goal, dopo averlo convalidato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le decisioni del GS oggetto del presente reclamo meritano di essere confermate in relazione alla gravità del comportamento tenuto dai calciatori SALA e PREMI e dai dirigenti GRAZIOLI e ZANALETTI descritti chiaramente nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Merita di essere ridotta la squalifica comminata al LO BARTOLO considerato che il comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara è stato irriguardoso. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore STEFANO LO BARTOLO sino a tutto il 10/03/2007 e conferma per il resto le decisioni adottate dal GS, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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