COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Zibido San Giacomo Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara Vittuone/Zibido S.Giacomo del 17/12/2006 C.U. n.24 del Comitato di MILANO datato 04/01/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Zibido San Giacomo Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara Vittuone/Zibido S.Giacomo del 17/12/2006 C.U. n.24 del Comitato di MILANO datato 04/01/2007 La società ZIBIDO SAN GIACOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore IVAN PAGANO per 3 GARE, lamentando che diversamente dagli calciatori coinvolti nei fatti che hanno comportato i relativi provvedimenti disciplinare a loro carico, non può essersi reso responsabile della condotta che gli è stata ascritta in quanto era preventivamente uscito dal terreno di gioco a seguito di una sostituzione, chiede di conseguenza la revoca della sanzione a carico del suo tesserato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito telefonicamente il direttore di gara per gli opportuni chiarimenti, emerge in maniera palmare che il PAGANO al rientro negli spogliatoi a fine gara, ancora in accappatoio ed espressamente riconosciuto dall’arbitro, si è rivolto allo stesso con frasi gravemente offensive del suo decoro e dell’onore e con frasi altresì minacciose. Appare del tutto congrua, pertanto, e meritevole di conferma la sin troppa benevola sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it