COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Novaffori Camp. Prom. Gir. A Gara Juve Cusano/Novaffori del 28/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S.D. Novaffori Camp. Prom. Gir. A
Gara Juve Cusano/Novaffori del 28/09/2006
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42 comma VI° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII° del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo: rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29 comma IX° del CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;rilevato che non risulta che la ASD NOVAFFORI abbia inviato copia del reclamo alla società JUVE CUSANO e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo stesso.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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